Comportamento degli studenti e sanzioni disciplinari

CAPO I COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 25 - COMPORTAMENTO A SCUOLA 1. Lo studente deve presentarsi puntuale a scuola, munito del proprio badge di riconoscimento per il rilevamento della presenza, che avviene passando il badge davanti al totem. 2. All’inizio delle lezioni o alla ripresa dopo gli intervalli gli allievi devono trovarsi nell’aula o nel reparto indicato dall’orario con tutti i libri e i sussidi didattici necessari. 3. Durante gli intervalli gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso ed educato. I distributori automatici di cibo e bevande saranno utilizzati in modo da non pregiudicarne il buon funzionamento. L’accesso al servizio di distribuzione di prodotti freschi e/o da forno deve avvenire in modo ordinato. 4. Si accede nel laboratorio o nel reparto di lavorazione solo in presenza dell’insegnante; in questi ambienti gli allievi sono tenuti a rispettare il relativo regolamento specifico adeguatamente illustrato dai docenti preposti. 5. Durante l’ora di lezione l’alunno deve restare nell’aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche in eventuali brevi periodi di assenza degli insegnanti, durante i quali la vigilanza è assicurata dai collaboratori scolastici a cui gli studenti devono far riferimento; per breve tempo, e uno alla volta, si potrà uscire solo se l’insegnante è presente e concede l’autorizzazione. 6. Il trasferimento degli alunni dalle aule alle palestre, ai laboratori, alle altre sedi, al locale in cui si svolge l’assemblea o viceversa, dovrà avvenire in maniera sollecita, ordinata e responsabile. 7. È fatto assoluto divieto di utilizzare le scale di emergenza e i ballatoi per usi diversi da quelli di legge. 8. Lo studente disbriga le pratiche con la segreteria soltanto durante gli intervalli o il cambio dell’ora (in questo caso previa comunicazione al docente in servizio nella classe). 9. Non è consentito portare all'interno dell'istituto materiale estraneo all'attività scolastica e, al momento di uscire dalla scuola, l'alunno non deve lasciare nulla di suo nei locali scolastici. La scuola non è responsabile di eventuali furti di oggetti incustoditi che si verificassero durante la permanenza degli studenti all'interno dell'istituto. 10. Il comportamento a scuola deve essere civile e responsabile. 11. L'abbigliamento deve essere consono all’ambiente e il linguaggio educato e rispettoso. 12. Gli alunni devono adempiere ai loro doveri con serietà, impegno, maturità e spirito di collaborazione. Ogni alunno deve prefiggersi di diventare parte attiva e responsabile del dialogo con i propri compagni, con gli insegnanti e con gli altri operatori scolastici. 13. Gli studenti rappresentanti di Classe e d’Istituto si fanno interpreti delle esigenze collettive e portavoce dei compagni comunicando ai docenti ed al D.S., sia oralmente sia per iscritto, anche attraverso i verbali delle assemblee, i problemi della comunità scolastica, nonché le istanze, le proposte e le iniziative studentesche.

Art. 26 - COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 1. Secondo l’art 7 del decreto-legge 95/2012 comma 31, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 2. Inoltre, le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico (comma 29). La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico (comma 30). 3. Le comunicazioni che richiedono una firma in originale da parte del genitore dovranno essere trasmesse con cura e tempestività da parte dello studente interessato.

Art. 27 - CONSERVAZIONE ATTREZZATURE E LOCALI 1. Poiché la scuola e tutte le attrezzature in essa esistenti sono beni della comunità scolastica, tutti i docenti, i non docenti e gli allievi sono tenuti a curarne la buona conservazione e l’efficienza. In particolare gli allievi devono avere la massima cura nell’uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e sono tenuti a segnalare immediatamente all’insegnante i danni e le rotture rilevati; non osservando tale norma, l’allievo o gli allievi che per ultimi hanno operato nell’aula o laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti responsabili e devono risarcire il danno arrecato. 2. In caso di constatazione di danni, valgono le seguenti regole: • Chi viene riconosciuto responsabile è tenuto a risarcire il danno. • Quando il responsabile o i responsabili non vengono individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica. • Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento. • Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano o che hanno utilizzato quegli spazi o l’intera comunità scolastica, ad assumersi l'onere del risarcimento. 3. La somma richiesta a risarcimento deve essere versata dalla famiglia sul bilancio della scuola secondo la comunicazione predisposta dall’Ufficio Tecnico, che stimerà il valore del danno prendendo come riferimento il prezzo di mercato per la fornitura di beni simili a quelli danneggiati. 4. In alternativa il danno può essere riparato attraverso interventi diretti in economia; quando possibile, opportuno e con l’autorizzazione del D.S., singoli studenti, genitori e/o il gruppo classe, possono riparare il danno anche con svolgimento di lavori manuali come pulizia dei locali o riparazione del guasto. Tali attività non possono svolgersi durante le ore di lezione. 5. Le aule, i corridoi e l'atrio devono essere mantenuti puliti: è obbligo utilizzare i cestini portarifiuti (anche quelli per la raccolta differenziata), anche durante gli intervalli. Ogni classe è responsabile della pulizia dell'aula in cui si trova. 6. Al momento dell’iscrizione potrà essere richiesta, a fronte dell’incidenza dei danni, una cauzione il cui ammontare è fissato dal C.d’I. e che viene trattenuta fino al termine del quinto anno di studi o al momento dell’eventuale ritiro o trasferimento nel corso del quinquennio. Qualora il singolo studente non sia incorso nella necessità di rifondere un danno, la cauzione sarà restituita integralmente; in caso, contrario, questa sarà utilizzata per ripagare in tutto o in parte il danno.

Art. 28 - USO DEI TELEFONI CELLULARI 1. Sulla base della Direttiva ministeriale del 15 marzo 2007, nei locali dell’Istituto, durante l’espletamento delle attività didattiche, è vietato l’uso di telefoni cellulari. In caso di infrazione dello studente, il docente può farsi consegnare il telefono e depositarlo in Vicepresidenza, dove sarà custodito e riconsegnato personalmente allo studente o ad uno dei genitori. 2. È vietato l’uso del cellulare per riprese video se non espressamente autorizzate dai docenti. Le immagini e i filmati ripresi abusivamente a scuola che dovessero apparire su siti web e che violassero i diritti alla riservatezza di alunni e/o docenti, saranno segnalati immediatamente alla Polizia postale e delle comunicazioni che si occupa dei reati che avvengono su Internet. 3. Parimenti è vietato l’utilizzo, durante le ore di lezione, di strumenti e lettori multimediali per uso personale e non autorizzato. 4. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continua a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza, Vicepresidenza e di Segreteria.

Art. 29 - NORME DI SICUREZZA 1. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nell’informativa relativa al T.U. 2008 e successive modifiche. 2. Gli studenti sono tenuti al rispetto di tutte le procedure di lavoro inerenti le attività didattiche in classe, nelle aule speciali e nei laboratori. 3. Gli studenti sono tenuti al rispetto di tutte le procedure inerenti la sicurezza e la gestione dell’emergenza all’interno dell’edificio scolastico e nell’area esterna di pertinenza.

Art. 30- DIVIETO DI FUMO 1. Sulla base della normativa vigente (Legge 11/11/1975, n. 584 - “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”, Circolare del Ministero della Sanità 28/03/2001 n. 4 relativa all’interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo), il divieto di fumo si applica nelle scuole di ogni ordine e grado (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc.). Pertanto, in tutti i locali interni della scuola è fatto divieto di fumare. 2. A seguito del Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8/11/2013, n. 128, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza della scuola. 3. Sulla base della predetta normativa, è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto scolastico. (Revisione per aggiunta del 7 gennaio 2014). 4. Verranno applicati i provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza. 

Art. 31- ASSENZE 1. In conformità all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 e alla Circolare Ministeriale n. 20 del 04/03/2011, la validità dell’anno scolastico è disciplinata dal numero di assenze. In particolare ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 2. Una deroga al limite minimo di presenza è prevista per casi eccezionali, certi e documentati che rientrino tra i seguenti: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o da federazioni che hanno stipulato intese con il MIUR; impegni lavorativi per gravi e comprovati motivi economici della famiglia; gravi motivi di famiglia che rendano impossibile la regolare frequenza; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano; sciopero mezzi di trasporto (per gli studenti pendolari); gravi eventi atmosferici o naturali. 3. Tutte le assenze dalle lezioni devono essere giustificate. Il genitore, per gli studenti minorenni, o lo studente maggiorenne devono giustificar l’assenza direttamente attraverso il registro elettronico entro il termine tassativo di 3 giorni dall’evento. È cura del docente coordinatore di classe verificare settimanalmente il prospetto delle assenze e avvisare le famiglie della mancata giustificazione. Qualora la mancata giustificazione permanga dopo un periodo di 7 giorni, il coordinatore riporterà il caso al D.S. per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Art. 32 – RITARDI 1. I ritardi brevi (entrata entro le 7:55) sono gestiti dal docente coordinatore di classe che, nell’eventualità di ritardi brevi reiterati, prende contatto con la famiglia dello studente per appurarne i motivi e, in assenza di giustificati motivi (ritardi nei trasporti, ecc.), provvede a sanzionare tale comportamento con una nota disciplinare. 2. Lo studente che entra in ritardo dalle 7:55 al termine della seconda ora, dopo aver passato il badge al totem, si reca in classe, ove sarà ammesso direttamente dal docente in servizio. 3. Gli studenti, anche maggiorenni, che si presentano dopo l’inizio della terza ora saranno ammessi nell’Istituto solo ed esclusivamente se accompagnati dal genitore o suo delegato muniti di delega scritta. 4. Tutti i ritardi, tranne i ritardi brevi di cui al punto 1 del presente articolo, devono essere giustificati entro il termine tassativo di 3 giorni dal genitore o, se maggiorenne, dallo studente stesso, con le stesse modalità previste per la giustificazione delle assenze, di cui all’art. 31, punto 3. 5. Per ogni studente sono ammessi al massimo 4 ritardi al mese, per un totale di 15 ritardi nel trimestre e 20 nel pentamestre. Il docente in servizio, in caso di entrata in ritardo di uno studente, ha cura di verificare sul registro elettronico il prospetto dei ritardi e, qualora lo studente abbia superato il limite, non lo ammette in classe e lo manda dal D.S. o da un suo delegato, che provvede a segnalare alla famiglia con notifica scritta sul RE il superamento dei ritardi consentiti. In caso di ulteriori ritardi senza giustificato motivo, la vicepresidenza sanzionerà tale comportamento con una nota disciplinare. 6. Nel caso che lo studente si presenti in classe senza aver passato il badge al totem, non viene ammesso in classe dal docente in servizio, che lo manda in Vicepresidenza, ove, previa annotazione su apposito registro, riceve un permesso di ammissione (che verrà conservato con le stesse modalità indicate al punto 3. del presente articolo) e verrà indicato come presente sul registro elettronico. Dopo 3 entrate senza badge, la Vicepresidenza contatta la famiglia.

Art. 33 - USCITE ANTICIPATE 1. Le uscite anticipate degli studenti sono autorizzate solo in presenza del genitore, o suo delegato munito di delega scritta, con l’unica eccezione di uscite di studenti maggiorenni dopo le ore 12:00. 2. Le uscite anticipate degli studenti minorenni a qualsiasi ora e degli studenti maggiorenni prima delle ore 12:00 avvengono con le seguenti modalità: a) il genitore o suo delegato si presenta e si identifica all’ingresso; b) lo studente viene chiamato e, prima di uscire con l’accompagnatore, passa il badge al totem. 3. Le uscite anticipate degli studenti maggiorenni dopo le ore 12:00 avvengono con le seguenti modalità: lo studente maggiorenne, tassativamente entro la prima ora, si reca in Vicepresidenza ove ottiene un permesso di uscita anticipata che mostrerà in classe al docente in servizio al momento dell’uscita. Al momento dell’uscita, lo studente consegnerà ai collaboratori scolastici del centralino tale permesso e quindi passerà il badge al totem. 4. Le uscite anticipate devono essere giustificate entro il termine tassativo di 3 giorni dal genitore o, se maggiorenne, dallo studente stesso, con le stesse modalità previste per la giustificazione delle assenze, di cui all’art. 31, punto 3. È cura del docente coordinatore esercitare il controllo e avvisare la famiglia in caso di mancata giustificazione. 5. Non è consentita l’uscita anticipata di minorenni non accompagnati. Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati, possono delegare per iscritto una terza persona maggiorenne al ritiro del figlio. 6. Per nessun motivo è possibile allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione. 7. In caso di sciopero del personale scolastico, potrebbe verificarsi la necessità di modificare l’orario delle lezioni e di far entrare o uscire le classi ad orario diverso da quello consueto. Qualora non fosse possibile operare questi cambiamenti nelle giornate precedenti lo sciopero, a causa della mancata dichiarazione volontaria di adesione o meno allo sciopero da parte del personale, le variazioni verranno comunicate e avranno effetto il giorno stesso. Le famiglie saranno informate di questa eventualità mediante comunicazione scritta della Dirigenza di norma almeno cinque giorni prima della data stabilita per lo sciopero. 8. A causa di improvvise e diffuse assenze del personale docente, potrebbe verificarsi la necessità di modificare l’orario delle lezioni e di far entrare o uscire le classi ad orario diverso da quello consueto. Tali variazioni verranno sempre comunicate alle famiglie almeno il giorno precedente.

Art. 34 - PERMESSI CONTINUATIVI 1. Per gli alunni obiettivamente impossibilitati a raggiungere la sede scolastica entro gli orari previsti, per validi e comprovati motivi, i genitori potranno chiedere al D.S. un permesso temporaneo o permanente di ingresso ritardato. Tale richiesta non potrà essere superiore ai 15 minuti di ritardo sull'inizio programmato delle lezioni. 2. Parimenti, i genitori potranno chiedere al D.S. un permesso temporaneo o permanente per uscite anticipate. Tale richiesta non potrà essere di norma superiore ai 15 minuti di anticipo rispetto all'orario terminale.

Art. 35 - SANZIONI DISCIPLINARI 1. La valutazione del comportamento degli allievi si effettua durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo e realizzate al di fuori di essa. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. 2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata,né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità. 3. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 4. I provvedimenti disciplinari vengono valutati al momento dell’attribuzione del voto di condotta. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4.bis Alla quarta nota disciplinare attribuita a uno studente o immediatamente in caso di comportamenti di particolare gravità, è convocato un C.d.C. straordinario per le relative valutazioni disciplinari. 5. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari: • Nota disciplinare. • Provvedimento disciplinare, cioè: avvertimento scritto o sospensione dalle lezioni. 6. La nota disciplinare è irrogata dal docente o dal D.S. attraverso annotazione sul Registro elettronico e segnala comportamenti contrari al Regolamento di Istituto. 8. L’avvertimento scritto è irrogato dal C.d.C. o dal D.S. attraverso comunicazione formale allo studente e alla famiglia. 9. La sospensione dalle lezioni consiste nella sospensione temporanea dal diritto di frequenza della scuola ed è irrogato con atto dell’organo collegiale (dal C.d.C. nel caso di allontanamento di durata inferiore ai 15 giorni, dal C.d’I. nel caso di allontanamento di durata superiore). La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità dell’infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo. 9 Nei periodi di allontanamento viene previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 10. Nei periodi di allontanamento superiori ai cinque giorni, con autorizzazione della famiglia, il C.d.C. può promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, presso un ente di volontariato. 11. Il D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento, prevede la possibilità che il C.d.C. possa attribuire, allo studente allontanato dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, un voto di condotta insufficiente, ovvero al di sotto dei 6/10. L’attribuzione di un tale voto in sede di scrutinio finale, potrebbe comportare, per decisione del C.d.C., la non ammissione alla classe successiva, sempreché lo studente, oltre ad essere stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari previste dall’articolo 4 – comma 1 D.M. n. 5 - 16.01.2009, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d’esame che si sostituisce all’organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 36 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI 1. Si possono configurare le seguenti tipologie di comportamenti scorretti: 1. Comportamento che disturba il regolare svolgimento dell’attività scolastica. 2. Frequenti ritardi all’inizio della mattinata di lezione o alla ripresa delle lezioni dopo gli intervalli. 3. Negligenza nella comunicazione alla famiglia. 4. Uso di oggetti estranei all’attività didattica, ivi compresi i telefoni cellulari. 5. Mancato rispetto della pulizia dei locali scolastici. 6. Uso di linguaggio volgare, blasfemo e in ogni caso irrispettoso. 7. Allontanamento dall’aula, dai laboratori e dalla palestra senza l’autorizzazione del docente. 8. Comportamento che disturba l’attività scolastica nelle classi attigue. 9. Danni causati ad oggetti di proprietà della scuola o di compagni (oltre al risarcimento del danno). 10. Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola (compagni, docenti, collaboratori, ecc.). 11. Trasmissione di informazione ad altri studenti durante le verifiche. Sanzioni previste: Nota disciplinare - Organo competente: Docente o D.S

MANCANZE DISCIPLINARI 12. Reiterazione o particolare gravità delle mancanze di cui ai punti 1-11. 13. Mancato rispetto dei regolamenti di laboratorio che possono pregiudicare la sicurezza personale o collettiva. 14. Lancio di oggetti dalle finestre (che non pregiudichino l’incolumità delle persone). 15. Violazione del divieto di fumare (oltre alla sanzione amministrativa). 16. Falsificazione di firme o di atti della scuola. 17. Danneggiamento grave o furto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici e, in generale, del patrimonio della scuola (oltre al risarcimento). 18. Danni causati per vandalismo durante le visite guidate o i viaggi di istruzione (oltre al risarcimento del danno). 19. Uso di alcolici o di sostanze stupefacenti durante l’attività didattica curricolare ed extracurricolare, elusione della sorveglianza del docente, comportamento scorretto e spregio delle regole durante le attività promosse dalla scuola. 20. Allontanamento dalla scuola senza permesso. 21. Grave mancanza di rispetto verso i compagni e/o tutto il personale della scuola. 22. Uso di minacce, intimidazioni o vessazioni nei confronti di altri alunni. Provvedimento disciplinare: avvertimento scritto e/o sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni. Organo competente: C.d.C.

23. Reiterazioni o particolare gravità delle mancanze di cui ai punti 13-22. 24. Comportamenti gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es.: violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.). 25. Comportamenti che possono rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone (es.: allagamento o incendio), o che costituiscano reati di particolare gravità. 26. Danni particolarmente gravi causati per vandalismo (oltre al risarcimento del danno). 27. Reati punibili penalmente. Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni Organo competente: C.d’I

2. Coloro che non abbiano tenuto un comportamento corretto dopo un provvedimento disciplinare, potranno partecipare a viaggi di istruzione e/o visite guidate solo a fronte di un parere positivo esplicitamente fornito dal C.d.C.

ART. 37 – IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA 1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 36 del presente Regolamento, è ammesso ricorso in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, da parte degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, all’apposito organo di garanzia interno alla scuola. Ad esso può rivolgersi ogni alunno o chiunque ne abbia interesse per eventuali conflitti che sorgano all’interno dell’istituto in merito all’applicazione del presente regolamento. Tale organo è composto da membri eletti all’interno dei componenti del C.d’I. nella prima riunione del triennio di carica, salvo che per la componente studentesca, che viene rinnovata annualmente. Membri dell’organo di garanzia sono: 1 docente, 1 studente, 1 genitore. 2. L’organo di garanzia è presieduto dal D.S., che ne è componente di diritto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale la parte dalle quale si è schierato il D.S. 3. Tutti i componenti di tale organo interno, tranne il D.S., devono essere sostituiti nel caso di coinvolgimento personale o se abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto. A tal fine, per ogni membro effettivo viene designato un membro supplente, che interviene anche in caso di assenza giustificata o incompatibilità comprovata del membro effettivo. 4. L’organo di garanzia interno deve essere convocato dal D.S. entro 5 giorni dal ricorso e con un preavviso di 5 giorni, al di fuori dell’orario di lezione. In prima convocazione l’organo deve essere perfetto (le delibere sono valide se sono presenti tutti i membri effettivi) e in seconda convocazione può funzionare con tre membri effettivi. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’organo di garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni) conferma o annulla al massimo entro 10 giorni la sanzione inflitta. 5. Da parte del ricorrente è ammesso ulteriore appello all’organo regionale di garanzia, disciplinato dal DPR 235 – 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), art. 2, comma 3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, composto per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.